Zanzariere rotte in affitto? Ecco chi paga secondo la legge italiana aggiornata al 2025

Chi paga?

Zanzariere rotto? Chi paga la riparazione?-cryptohack.it

Franco Vallesi

8 Settembre 2025

Se il guasto dipende dall’usura è il proprietario a dover intervenire. Ma in caso di negligenza o uso scorretto, paga sempre l’inquilino.

In una casa in affitto, la rottura di una zanzariera può trasformarsi in un piccolo caso legale. Spesso, infatti, ci si chiede: spetta al proprietario o all’inquilino pagare la riparazione? La risposta non è immediata, perché dipende dalle circostanze in cui il danno si verifica e da cosa è stabilito nel contratto di locazione.

Il punto di partenza è la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Quando una zanzariera si danneggia per vecchiaia o per il passare del tempo, il costo della sostituzione o del ripristino spetta al locatore. Si tratta, infatti, di una spesa di manutenzione straordinaria. Diverso il caso in cui il danno sia causato da un uso scorretto, da negligenzao da installazioni fatte direttamente dall’inquilino: in quel caso è quest’ultimo a dover sostenere l’intera spesa.

Nel 2025, i casi di contenzioso legati a piccoli elementi come zanzariere, tende o infissi accessori sono in netto aumento, soprattutto nei grandi centri urbani dove il ricambio degli affitti è frequente. Il tema, quindi, non è affatto marginale, ma rappresenta una delle zone grigie più dibattute tra locatori e conduttori.

Chi paga la rottura delle zanzariere secondo la normativa civile e la giurisprudenza più recente

Secondo l’articolo 1590 del Codice Civile, l’inquilino è tenuto a restituire l’immobile nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, ma non può essere ritenuto responsabile per il deterioramento dovuto all’uso regolare e conforme al contratto. È una regola semplice, ma fondamentale per capire quando una spesa è legittimamente a suo carico e quando invece deve farsene carico il proprietario.

A fare ulteriore chiarezza è intervenuto anche l’articolo 1609, che distingue tra riparazioni ordinarie, a carico dell’inquilino, e straordinarie, di competenza del locatore. Se la zanzariera si rompe per una banale usura della rete, l’intervento spetta all’inquilino. Se invece cede il telaio, magari per il legno marcio o per un deterioramento strutturale, la spesa ricade sul proprietario, ma solo se le zanzariere erano già presenti al momento della stipula del contratto.

Contratto di affitto
Cosa dice la legge e la valenza del contratto-cryptohack.it

Un passaggio importante riguarda proprio la presenza originaria o meno della zanzariera. Se è stato l’inquilino ad installarla, con o senza il consenso del locatore, ogni spesa ordinaria o straordinaria è a suo completo carico, compresa la rimozione al termine della locazione.

Nel luglio 2025, il Tribunale di Tivoli ha emesso una sentenza destinata a diventare un riferimento: la n. 1049/2025. Il giudice ha escluso ogni responsabilità dell’inquilino per una zanzariera rotta, classificando il danno come deterioramento d’uso, non suscettibile di risarcimento. Una presa di posizione netta che conferma l’orientamento giurisprudenziale: senza prova di negligenza, la spesa resta al proprietario.

Va ricordato che per ottenere un rimborso o addebitare una spesa, chi contesta il danno (solitamente il locatore) deve dimostrare che non si tratta di usura naturale, ma di un danno specifico causato da disattenzione, uso scorretto o interventi non autorizzati.

Zanzariere come optional: installazione, rimozione e obblighi in capo all’inquilino

Le zanzariere non sono considerate elementi strutturali o indispensabili per l’abitabilità dell’immobile. Per questo motivo, l’installazione spetta sempre all’inquilino, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto di locazione.

Chi decide di installarle deve chiedere il consenso scritto al proprietario, ma questo non cambia le responsabilità economiche: i costi restano a carico di chi le ha montate, così come l’obbligo di rimuoverle al termine del contratto e di ripristinare l’immobile nello stato iniziale.

Solo in caso di accordo tra le parti, le zanzariere possono essere lasciate. In assenza di tale consenso, anche un’opera migliorativa può diventare un elemento contestato in fase di riconsegna dell’appartamento, con potenziali trattenute sul deposito cauzionale.

Nel contesto normativo attuale, sempre più orientato alla trasparenza e alla tutela reciproca, è consigliabile inserire nei contratti di affitto una clausola specifica dedicata alle dotazioni accessorie, come le zanzariere. In questo modo si evitano contenziosi e si definiscono fin da subito obblighi e limiti per entrambe le parti.

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